04 Nov Divorzio: Sentenza Rivoluzionaria
Nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile: per stabilire se il coniuge divorziato ha diritto all’assegno non viene più valutato il tenore di vita del
matrimonio, ma soltanto se il coniuge che lo richiede è economicamente autosufficiente.
Questo è quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 11054 depositata il maggio scorso, oggetto – per la sua portata innovativa – di una notevole attenzione mediatica.
Con questa sentenza, infatti, i giudici della Cassazione hanno rivoluzionato l’orientamento giurisprudenziale in materia, giungendo a conclusioni nuove, destinate ad incidere sull’assetto economico di molti ex coniugi.
La Cassazione ha infatti mandato in soffitta il “tenore di vita” famigliare per la determinazione dell’assegno di divorzio.
Sino ad un mese fa funzionava così: l’assegno di divorzio andava riconosciuto tenendo conto del tenore di vita tenuto dalla famiglia quando era unita e quindi valutando i redditi e la consistenza patrimoniale dell’altro coniuge. Dunque, l’assegno divorzile veniva spesso assegnato anche a favore di chi aveva una propria indipendenza economica.
L’assegno veniva quindi riconosciuto anche se il coniuge richiedente aveva redditi e proprietà, soltanto per il fatto che l’altro coniuge versava in una condizione economica più agiata.
Questa interpretazione era tesa a tutelare il coniuge economicamente più debole: generalmente la moglie.
Quest’ultima, molto probabilmente, aveva sacrificato la propria carriera lavorativa, rinunciando ad ambizioni professionali occupandosi a tempo pieno della famiglia, dei figli e della casa. Attraverso questo lavoro non retribuito, avrebbe permesso al marito di dedicarsi alla carriera, garantendo al nucleo famigliare un determinato tenore di vita.
Proprio per questo motivo, una volta cessato il matrimonio, al coniuge meno abbiente veniva riconosciuto l’assegno.
Ora tutto è cambiato!
Il tenore di vita del nucleo famigliare non va più tenuto in considerazione, ma quello che conta è l’autosufficienza economica di chi richiede l’assegno.
La Cassazione rimarca infatti la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, evidenziando che l’assegno spetta di diritto, solo nei casi in cui il coniuge non abbia risorse economiche tali da renderlo indipendente.
Riassumendo il concetto, non è più determinante il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio: con il divorzio il rapporto si estingue sia sul piano personale che su quello patrimoniale, quindi far riferimento alla capacità economica raggiunta durante l’unione tra due persone attraverso il matrimonio, rappresenta una forzatura, determinando così il perdurare tra le parti di un vincolo che di fatto si è sciolto.
I giudici chiamati a decidere dell’assegno di divorzio devono attenersi al criterio dell’autoresponsabilità economica secondo cui ciascuno, indipendentemente da chi abbia sposato e dal tenore di vita della famiglia, deve provvedere a se’ stesso e autonomamente.
Nessun assegno dunque verrà riconosciuto a chi sarà in grado di cavarsela da solo, anche se il tenore di vita condotto con i propri mezzi sarà inferiore a quello tenuto durante il matrimonio.
Autosufficienza economica: quali sono gli elementi da valutare?
In concreto, gli aspetti che il giudice dovrà valutare relativamente al coniuge che richiede l’assegno sono i seguenti:
• L’esistenza di redditi di qualsiasi specie;
• Le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed alla condizione del mercato del lavoro;
• La proprietà di beni immobili e mobili;
• La disponibilità o meno di una casa di abitazione.
Dopo questa rivoluzionaria sentenza il Tribunale di Milano a maggio 2017 ha stabilito uno dei parametri per determinare l’effettiva indipendenza economica: l’ammontare degli introiti.
Al di sopra dei 1000 euro al mese si è considerati autosufficienti e non si ha diritto ad alcun assegno.
Naturalmente spetterà alla parte che chiede l’assegno dimostrare le proprie condizioni economiche, con documenti, testimonianze ed ogni altra prova utile volta a comprovare che la domanda di assegno divorzile è fondata. Dovrà dunque provare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.