Cambio Residenza del Genitore insieme alla Prole

Cambio Residenza del Genitore insieme alla Prole

Qual è la procedura se l’altro genitore non lo approva? Conseguenze civili derivanti dal cambio di residenza attuato senza consenso dell’ex o del tribunale. Quando da una relazione nascono dei figli la separazione della coppia è molto spesso fonte di contrasti legati al luogo in cui i minori resteranno ad abitare. Non di rado infatti i conflitti scaturiscono dalla necessità del genitore presso il quale i figli mantengono la residenza (cosiddetto genitore collocatario) o del genitore al quale i figli vengono affidati in via esclusiva, di trasferirsi altrove. Spesso le motivazioni del trasferimento sono legate al bisogno di ritornare nella propria città di nascita per poter godere del maggior sostegno da parte della famiglia di origine oppure sono connesse ad una proposta di lavoro che consentirebbe al genitore di realizzarsi anche sul piano professionale ed economico.

Che il cambio di residenza sia dettato da una necessità effettiva oda un semplice desiderio poco importa; ogni cittadino ha, infatti, il pieno diritto garantito dalla Costituzione Italiana di libera circolazione e di scelta del luogo di residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria (fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza) o desideri egoistici/arbitrari dell’ex partner. Vi è da precisare però che il cambio di residenza del minore appartiene a quelle decisioni di maggior interesse che i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di salvaguardare il benessere della prole.

Significative in merito alcune sentenze che hanno sottolineato come“dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio (o della relazione),ogni genitore responsabile, consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne.

L’attitudine del genitore ad essere un buon educatore e da perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti”. Quando occorre l’accordo dei genitori? Nel caso in cui un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la residenza insieme al figlio egli viola perciò quelli che sono dei principi fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto illegittimo. Ciò vale sia nel caso di affido condiviso che di affido esclusivo, in quanto, anche in quest’ultimo caso, i genitori hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quella della residenza abituale. Anche in caso di affido esclusivo, infatti, la responsabilità in capo ad un solo genitore incontra sempre un limite nella necessità che egli si attenga alle condizioni stabilite dal magistrato e nel diritto/dovere del genitore non affidatario di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, con piena facoltà di rivolgersi al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Nel caso in cui, pertanto, l’altro genitore non approvi la scelta dell’ex di trasferirsi, colui che intende farlo dovrà presentare una specifica domanda al giudice del tribunale del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere l’autorizzazione al trasferimento del medesimo tramite la modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio. La medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto impedirlo. Il tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad assumere la soluzione più rispondente all’interesse del figlio. Il giudice dovrà quindi ascoltare entrambi i genitori nella prioritaria ricerca di una soluzione consensuale della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare un esperto (generalmente uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore, rediga una relazione indicando la soluzione, a suo avviso, più adeguata al caso concreto. Se però il trasferimento sia comunque attuato arbitrariamente, il genitore che sia stato forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del tribunale del luogo di residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a riguardo.

L’allontanamento arbitrario, pertanto, costituisce una grave inadempienza a seguito della quale il giudice potrà decidere di:modificare i provvedimenti in vigore, anche tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore ingiustamente allontanato dalla prole); ammonire il genitore inadempiente; disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento dei danni morali e non solo, sia nei confronti del genitore leso che della prole; sanzionare il genitore con un’ammenda. Attenzione però a non lasciare trascorrere troppo tempo… Se quanto detto è senz’altro vero, non va però sottovalutato il fatto che, nella individuazione del genitore presso il quale sarà collocato il figlio, il criterio primario di riferimento per il giudice è e deve essere sempre rappresentato dal benessere del minore, con specifico riferimento alle consuetudini di vita da questi acquisite nel tempo. Ciò significa, all’atto pratico, che qualora il trasferimento sia già stato attuato senza consenso (né dell’altro genitore né del giudice) e, di conseguenza, il figlio si sia già radicato nel nuovo contesto abitativo, il magistrato – nel primario obiettivo di far prevalere l’interesse del figlio ad un corretto e sereno sviluppo della sua personalità – potrà comunque decidere di non allontanarlo dal nuovo luogo di abituale residenza; un nuovo trasferimento, infatti, rischierebbe di destabilizzare il minore che abbia già acquisito delle nuove consuetudini di vita (nuovi amici, nuova scuola, nuovi gruppi sportivi eccetera). Fermo restando naturalmente il diritto dell’altro genitore di poter frequentare il figlio con regolarità.

 

Studio Legale Filiberti & Melli
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