30 Ott Truffe On-Line
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta prepagata, che non sia abbinata ad un conto corrente, il tempo ed il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta.
Pur esistendo un contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo delle truffe on-line e sulla competenza territoriale, con la decisione in oggetto, la Suprema Corte mostra di aderire a quell’orientamento che considera consumato il delitto nel luogo in cui è avvenuto l’accreditamento sulla carta di credito, poiché con tale operazione si realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, sia la definitiva perdita di esso da parte della vittima.
Il fatto
La Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato con una serie di precedenti sentenze e confermava nel resto la condanna. Avverso il provvedimento del Giudice di secondo grado, veniva proposto dall’imputato ricorso per cassazione con cui veniva eccepita violazione di legge per incompetenza per territorio, ritenendo che l’ingiusto profitto dovesse essere effettivo e non solo rientrante nella sfera giuridica del titolare, ragione per cui il reato non doveva ritenersi consumato a Trento. Veniva, altresì, lamentata inosservanza della legge penale in quanto il giudice dell’esecuzione, ma non quello della cognizione, avrebbe potuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Affermava, poi, il ricorrente che, con riferimento alla contestata truffa, mancavano gli artifizi e raggiri, non potendo ritenersi tale la pubblicazione di un annuncio di vendita su eBay.
La decisione della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte.
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre svolgere alcune premesse.
Dalla lettera dell’art. 640 c.p. che disciplina il reato di truffa, emerge come il legislatore non abbia contemplato l’ipotesi in cui tale forma di delitto possa essere commesso mediante la rete Internet, soprattutto a seguito degli acquisti conclusi con le c.d. prepagate. Il fenomeno delle truffe on-line ha, oramai, assunto dimensioni tutt’altro che marginali, in concomitanza con l’espansione del commercio elettronico.
Da diversi anni si registra un contrasto giurisprudenziale su quale sia il giudice territorialmente competente in tutte quelle ipotesi di truffe on-line, nelle quali la vittima effettua il pagamento dei beni acquistati (e mai ricevuti), attraverso la ricarica di una carta Postepay, che non sia abbinata ad un conto corrente. Nelle truffe su piattaforma informatica, l’atto di disposizione, conseguente ad artifizi e raggiri posti in essere dal venditore, consiste nell’esborso di una somma di denaro in pagamento di un bene del quale non si perviene poi in possesso.
Il problema nasce dalla difficoltà di individuare il giudice competente alla stregua del criterio indicato dall’art. 8, 1° comma, c.p.p., che assume come regola generale il luogo nel quale il reato si è consumato: un luogo al quale risulterebbe in questi casi pressoché impossibile risalire, qualora si ritenga, conformemente all’orientamento prevalente in giurisprudenza – e condiviso dalle Sezioni Unite (Cass. Pen. Sezioni Unite, 21/06/2000, CED 216429-216431) – che nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato di perfeziona nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
La difficoltà di accertare quale sia il luogo nel quale il titolare della carta rappresentativa di una riserva elettronica di valore monetario abbia conseguito l’ingiusto profitto discende dalle caratteristiche proprie di questo strumento di moneta, che opera senza coinvolgere necessariamente conti bancari. Si tratta, secondo la definizione richiamata dalla stessa Banca d’Italia, di strumenti che incorporano un potere di acquisto pagato in via anticipata. Le poste afferenti a tali carte non vengono computate sul conto corrente del titolare con rimesse a scadenza fissa, ma costituiscono una sorta di patrimonio distinto che circola su un canale separato.
Conseguentemente, anche quando vi sia un conto corrente di appoggio, questo non risulta ipso facto movimentato di pari passo con le rimesse della carta medesima. Pertanto, l’utilità patrimoniale connessa all’accredito sulla carta di credito è immediata, in quanto immediato è l’accrescimento del potere di acquisto pagato in via anticipata che la carta incorpora. Va da sé che è impossibile stabilire esattamente il luogo il cui individuare la percezione dell’ingiusto profitto in quanto l’immediata disponibilità del denaro si verifica nel contesto di un circuito elettronico non spazialmente determinabile.
Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, non è possibile ricorrere alle regole generali in materia di competenza dettate dall’art. 8 c.p.p., che determina la necessità di applicare le successive disposizioni di cui all’art. 9 c.p.p., a norma delle quali è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione.
Va ricordato che la truffa contrattuale, al cui genus va ricondotta anche la particolare figura in esame, è un reato di danno che prevede, come elementi costitutivi, il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte del soggetto leso.
Quando il raggiro è stato realizzato per mezzo dell’uso di una carta ricaricabile, il tempo ed il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta. Detto versamento realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ha immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Cass. Pen. sez. I, 13/03/2015, n. 25230). Quanto alla condotta truffaldina, consistita, nel caso di specie, non porre falsamente in vendita su eBay un computer (mai consegnato), secondo gli Ermellini, tale profilo realizza pienamente gli artifizi e i raggiri richiesti dalla norma incriminatrice, idonei ad indurre in errore la persona offesa.
La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento.
Così, anche secondo questa pronuncia della Corte di cassazione, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui è avvenuto l’accreditamento sulla carta di credito.
Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, osserva la Corte che questa, ben può essere operata dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 168, comma 3, c.p., con l’unico limite che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contemplato un’ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, oltre quelli portati dai commi 1 e 2 dell’art. 168 c.p..
La giurisprudenza esclude la retroattività della novella alle sentenze passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della stessa, attesa la natura processuale della disposizione, pur produttiva di evidenti effetti sostanziali. La conseguenza è che, ai fini della verifica circa l’applicabilità della nuova disciplina, occorre fare riferimento non già alla data del commesso reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce il vero spartiacque, nel senso che la sospensione condizionale è irrevocabile ove alla data di entrata in vigore della novella la sentenza che l’ha concessa abbia ormai acquisito la forza del giudicato, mentre è revocabile in caso contrario (Cass. Pen. sez. I, 31/1/2008, n. 8974; Cass. Pen. sez. I, 14/12/2006, n. 8902).
Nel caso di specie, le sentenze contenenti la revocata disposizione in materia di sospensione condizionale della pena erano successive al 2001 e quindi non vi erano profili che escludevano l’applicabilità dell’art. 168, 3° comma, c.p..
Esito del ricorso: Rigetta il ricorso
Precedenti giurisprudenziali:
Cass., sez. V, 29.01.2009 n. 14905;
Cass., SS. UU., 21.06.2000, n. 18;
Cass., sez. I, 13.03.2015, n. 25230;
Cass., sez. I, 31.01.2008, n. 8974;
Cass., sez. I, 14.12.2006, n. 8902
Riferimenti normativi:
Art. 164 c.p.;
Art. 168 c.p.;
Art. 8 c.p.p.;
Art. 9 c.p.p.;
Art. 597 c.p.p.;
Direttiva 2000/46/CE;
Legge 26.03. 2001, n. 128
A cura della Redazione Wolters Kluwer, Quotidiano Giuridico.Cassazione penale, sez. II, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7294
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