28 Ott Ex Coniuge in stato di Bisogno
Separazione dei Coniugi: al via il fondo di solidarietà per l’ex coniuge in stato di bisogno. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della Giustizia diventa operativo il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno previsto dalla Legge di stabilità 2016. Il fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Chi può accedervi
Il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto.
L’istanza di accesso al Fondo
L’istanza – da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove si ha residenza – deve contenere:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, comma 6, c.c.;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
All’istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
La procedura
Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza ne valuta l’ammissibilità.
Se l’istanza è ammissibile
Quando ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all’art. 5, commi 2 e 3.
Se l’istanza è inamissibile
Quando ritiene inammissibile l’istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.
Il fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Ministero della Giustizia, Decreto 15 dicembre 2016 — G.U. 14 gennaio 2017, n. 11, a cura della Redazione Wolters Kluwer.