28 Ott Pensione di Reversibilità al Coniuge
La pensione di reversibilità spetta, di norma, al coniuge (marito o moglie) ancora in vita del lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione.Il fatto che sia intervenuta una sentenza di separazione, non esclude il diritto a ottenere la reversibilità, a meno che non vi sia stato addebito nella separazione.
E anche nell’ipotesi di divorzio è possibile che l’ex coniuge maturi una quota della pensione di reversibilità.
Per il coniuge del pensionato o del lavoratore assicurato deceduto il diritto alla pensione è automatico; la legge infatti, per il coniuge superstite, non richiede alcuna condizione per il conseguimento della pensione. Il partner convivente (cosiddetto “more uxorio”) non rientra tra i beneficiari della pensione di reversibilità.
Coniuge separato La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, salvo nel caso la separazione sia avvenuta con addebito.
In questo caso, infatti, il coniuge separato, cui il giudice abbia imputato la responsabilità della rottura del matrimonio, non ha diritto alla reversibilità.
Coniuge divorziato Non sempre il divorzio esclude la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità. Infatti, anche in questo caso, esistono dei margini per ottenere l’assegno.
In particolare, spetta al Coniuge Divorziato:
– se l’ex coniuge superstite è titolare dell’assegno divorzile riconosciuto mediante sentenza dal tribunale;
– se l’ex coniuge superstite non si è risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il diritto alla pensione anche se alla data del decesso del pensionato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
– la data di inizio del rapporto di lavoro deve essere anteriore rispetto alla data della sentenza di divorzio.
Se l’ex coniuge deceduto si è risposato, la pensione spetta sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti. La ripartizione in quote dell’unico trattamento viene effettuata dal tribunale, tenendo conto:
– della durata dei rispettivi matrimoni; tale criterio nella suddivisione delle quote, tuttavia, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo; possono essere applicati dei correttivi di carattere equitativo con discrezionalità. Fra tali correttivi vi sono:
– l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge;
– le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda; ciò al fine di evitare, ad esempio, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio;
– l’eventuale presenza di figli;
– l’assistenza fino alla morte prestata al defunto: indici che potranno perfino prevalere su quello della lunghezza dei vincoli matrimoniali;
– la convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con il defunto. Secondo una sentenza del Tribunale di Roma, infatti, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra superstite e vedovo, non può ridursi al mero computo matematico operato alla luce della durata dei due matrimoni, dovendosi considerare, tra gli altri correttivi, anche l’effettiva “comunione di vita” tra il defunto ed il secondo consorte, stante l’ormai indiscussa equiparazione tra convivenza more uxorio e famiglia legittima.
Il parametro della durata dei matrimoni deve ritenersi quindi elemento preponderante, e spesso decisivo, ma non anche esclusivo; il giudice (a propria discrezione) deve vagliare anche altri fattori, quali – per come ribadito spesso dalla Cassazione – le condizioni personali, economiche e di reddito degli ex coniugi o l’ammontare dell’assegno divorzile. In ogni caso il magistrato deve dare una valida motivazione delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione. Ciò, soprattutto quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere un rilievo marginale o, comunque, non esclusivo.