Dal Sindaco di Carpi: Ordinanza Contingibile e Urgente

Dal Sindaco di Carpi: Ordinanza Contingibile e Urgente

Nuova ordinanza del Sindaco per la peculiare situazione cittadina: Chiusi gli impianti sportivi, misure nei servizi comunali e Sospese tutte le manifestazioni dell’8 marzo.

Impianti sportivi chiusi fino a mercoledì 4 marzo compreso, e limitazioni fino all’8 marzo in alcuni uffici e servizi comunali: sono le misure che un’ordinanza odierna del Sindaco aggiunge a quanto previsto dal decreto governativo di ieri in tema di coronavirus.

In particolare, restano chiusi centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco per tutte le attività, a eccezione degli impianti sportivi in uso al Carpi Calcio, alle condizioni previste dal Decreto Conte, e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL.

Queste invece le prescrizioni per gli uffici e servizi del Comune di Carpi, valide fino all’8 marzo compreso:

biblioteca “Loria” aperta al pubblico solo per il servizio di prestito; “Castello dei ragazzi” chiuso come da decreto; nel “Quicittà” chiuse le postazioni Internet, per evitare la sosta prolungata di persone e per garantire la distanza di almeno un metro tra utenti e fra gli utenti e i dipendenti.

Inoltre, per tutti gli uffici aperti al pubblico, e in particolare quelli a maggiore affluenza come per esempio i servizi demografici, saranno adottati accorgimenti organizzativi e logistici affinché nelle zone di attesa sia garantita la citata distanza.

Per tutto il personale, l’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Alberto Bellelli prevede infine la possibilità, quando compatibile con le esigenze di servizio e in presenza di necessità specifiche dei lavoratori, di ricorrere al “tele-lavoro”.

In seguito al decreto governativo di ieri, che proroga fino a domenica la chiusura di cinema, teatri, musei e sale pubbliche, vengono sospese anche tutte le iniziative in programma per la Festa internazionale della donna, come lo spettacolo tradizionalmente organizzato dal Comune l’8 marzo. Le manifestazioni che sarà possibile recuperare saranno riprogrammate in altra data.

Domani, martedì 3, l’Archivio storico comunale sarà aperto al pubblico solo su prenotazione, mentre i Musei e InCarpi saranno aperti con ingressi contingentati.

Comunicato Ufficiale del Comune di Carpi: ORDINANZA COMUNALE PER CORONAVIRUS. Riportiamo quanto ricevuto in redazione.

OGGETTO: Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi dal 2 al 4 marzo 2020 e disposizioni specifiche per gli uffici comunali dal 2 all’8 marzo 2020.

IL SINDACO

Richiamati:

  • –  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • –  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa alrischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
  • –  l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 44del 22 febbraio 2020;
  • –  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;Ricordato che, in attuazione del predetto decreto-legge,è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;Dato atto, che per quanto riguarda il territorio dell’Emilia-Romagna, sono stati presi i seguenti provvedimenti:- l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1/2020 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” con validità fino al 1° marzo compreso;

– l’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 16 del 24 febbraio 2020, ad oggetto: “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”;

Ricordato che, in attuazione delle superiori disposizioni, con ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. 10852 del 25 febbraio 2020, in ragione della specifica situazione del Comune di Carpi, erano state disposte ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi, valide fino al 1° marzo compreso;

Visti inoltre:
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente disposizioni generali e specifiche disposizioni anche per i Comuni delle Regioni

Emilia-Romagna, efficaci fino al 1° marzo 2020;
– la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020,

recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, che ribadisce più volte che una delle misure di prevenzione della trasmissione del virus è “l’adeguato distanziamento”;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto che al Comune di Carpi si applicano specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del predetto decreto

Considerato che:

  • –  rispetto alla situazione accertata al 25 febbraio 2020, c’è stata una evoluzione del fenomenoepidemiologico e alla data del 1° marzo la situazione è che nel territorio del Comune diCarpi sono presenti 18 casi di positività al test;
  • –  in ragione del fatto che una delle persone, successivamente trovata positiva al test, nellagiornata del 22 febbraio 2020 ha frequentato un impianto sportivo e una discoteca di Carpi, in data 27 febbraio 2020 l’AUSL di Modena ha lanciato un appello per avvertire le persone che potrebbero essere entrate in contatto con la persona di fare attenzione all’insorgenza di sintomi compatibili con la malattia;
  • –  gli alunni di una classe nella quale è inserita una persona, successivamente trovata positiva al test, sono stati posti in isolamento domiciliare a scopo precauzionale;
  • –  il totale delle persone in isolamento supera le 90 unità;Ribadito che:

– la situazione non configura la fattispecie che prevede l’isolamento del Comune (cosiddetta“zona rossa”);
– le competenti autorità sanitarie stanno proseguendo le indagini epidemiologiche, in attuazione delle procedure sanitarie;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure specifiche di tutela della popolazione fino al 4 marzo 2020, rispetto a quanto stabilito in via generale per il restante territorio provinciale e regionale;

Richiamato l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. …. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Valutato necessario:
A) in attesa che vengano definite specifiche norme di utilizzo e di sanificazione degli ambienti in conformità al d.p.c.m. 1° marzo 2020, e in analogia con quanto previsto per la Regione Lombardia e la Provincia di Piacenza dall’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 2020, confermare la chiusura degli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 1° marzo 2020 e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL;

Ritenuto inoltre, con riferimento agli uffici e servizi del Comune di Carpi, di disporre le seguenti misure:

A) Biblioteca: apertura al pubblico per il solo servizio di prestito, con le cautele di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 1° marzo 2020;
B) Castello dei ragazzi: chiusura in analogia a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 1° marzo 2020;

C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet, per evitare la sosta prolungata di persone e per garantire la distanza di almeno un metro tra gli utenti e tra gli utenti e i dipendenti;
D) Per tutti i servizi aperti al pubblico e in particolare per quelli a maggiore affluenza (es. servizi demografici): adottare misure organizzative e logistiche affinché nelle zone di attesa sia garantita la distanza di almeno un metro tra gli utenti e tra gli utenti e i dipendenti;

Sentita la Prefettura di Modena;

Informata Agenzia Regionale Protezione Civile, Centro Unificato di Protezione Civile di Modena;

Visti:

  • –  gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvatocon d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
  • –  l’articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;Visto lo Statuto comunale;ORDINA1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi, valide fino al 4 marzo 2020:A) la chiusura degli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 1° marzo 2020 e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL;

    2. Le seguenti prescrizioni per gli uffici e servizi del Comune di Carpi, valide fino all’8 marzo compreso:

  • A) Biblioteca: apertura al pubblico per il solo servizio di prestito, con le cautele di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 1° marzo 2020;
    B) Castello dei ragazzi: chiusura in analogia a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 1° marzo 2020;

    C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet, per evitare la sosta prolungata di persone e per garantire la distanza di almeno un metro tra gli utenti e tra gli utenti e i dipendenti;
    D) Per tutti i servizi aperti al pubblico e in particolare per quelli a maggiore affluenza (es. servizi demografici): adottare misure organizzative e logistiche affinché nelle zone di attesa sia garantita la distanza di almeno un metro tra gli utenti e tra gli utenti e i dipendenti;

    3. di dare indicazioni ai dirigenti comunali e al dirigente del settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell’Unione, che, ove compatibile con le esigenze di servizio e in presenza di necessità specifiche dei lavoratori, venga applicata la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo quanto indicato dall’articolo 3 del d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

    4. di trasmettere la presente ordinanza a:

    • –  Prefetto della Provincia di Modena;
    • –  Presidente della Giunta regionale;
    • –  Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine;
    • –  Azienda unità sanitaria locale di Modena;
    • –  Comandi competenti per territorio delle Forze dell’ordine;
    • –  Comando polizia municipale dell’Unione delle Terre d’Argine;5. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione.6. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazioneRENDE NOTOChe a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna;
      In alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

    Carpi, 2 marzo 2020

    Il Sindaco Alberto Bellelli